Cassazione: malattia ed attività compatibili

Con sentenza n. 21667 del 19 settembre 2017, la Corte di Cassazione ribadisce la possibilità per un lavoratore di prestare nel periodo di malattia un’altra attività lavorativa compatibile con il suo stato di salute, l’importante è che si soddisfino le seguenti indicazioni:
la prestazione lavorativa non deve pregiudicare la guarigione;
la prestazione lavorativa non deve ledere i doveri generali di correttezza e buona fede a cui deve conformarsi il lavoratore.

Cassazione: la sentenza viene superata dall’accordo conciliativo

Con la sentenza n. 20006 dell’11 agosto 2017, la Corte di Cassazione ha chiarito che con la firma del verbale di conciliazione viene a cessare la materia del contendere, sconfessando, qualora presente, anche una eventuale sentenza emessa in data precedente al verbale stesso.
I giudici della Suprema Corte hanno così rigettato il ricorso di un lavoratore che tra la sentenza di primo grado, con la quale aveva ottenuto il diritto alla reintegrazione del posto di lavoro, e l’appello aveva sottoscritto, con l’azienda, un verbale di conciliazione in sede sindacale (art. 411 c.p.c.), con il quale accettava un incentivo all’esodo e rinunciava ad impugnare il recesso. Con l’accordo raggiunto, la Corte d’appello dichiarava cessata la materia del contendere. A questo punto, il lavoratore, nonostante l’accettazione dell’incentivo all’esodo e la rinuncia ad impugnare il licenziamento, si era rivolto alla Suprema Corte per ricevere la contribuzione riferita alla sentenza di reintegra.
Il rigetto della Corte di Cassazione evidenzia come gli impegni presi con il verbale di conciliazione avevano fatto sì che la sentenza di primo grado dovesse considerarsi completamente superata dal nuovo e definitivo assetto di interessi che le parti avevano scelto di dare alla controversia.

Licenziamento e previsione del CCNL

Con sentenza n. 21062 dell’11 settembre 2017, la Corte di Cassazione, riformando una decisione della Corte di Appello e riferendosi ad un procedimento anteriore alla riforma dell’art. 18 intervenuta il 18 luglio 2012 con la legge n. 92/2012, ha affermato che in tema di giusta causa di licenziamento, ai fini della valutazione della gravità della condotta contestata, occorre tenere conto della previsione del CCNL.
Nel caso di specie il lavoratore era stato licenziato da un’azienda metalmeccanica in quanto aveva motivato che il proprio giorno di assenza scaturiva dalla necessità di assistere la figlia malata, mentre, invece, si era recato presso lo stabilimento per partecipare ad un referendum sindacale: l’impresa aveva ritenuto che fosse venuto meno il vincolo fiduciario ed aveva proceduto al licenziamento, mentre il CCNL, richiamato dalla Corte, prevedeva un giorno di sospensione.

Criteri per il licenziamento disciplinare

Con sentenza n. 20130 del 17 agosto 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che per la legittimità di un licenziamento disciplinare occorre valutare la proporzionalità della misura sanzionatoria, rispetto agli addebiti, valutando sia il profilo oggettivo che quello soggettivo riferito alla complessiva condotta del lavoratore. Per quel che concerne tale ultimo profilo la Suprema Corte afferma che l’esame deve considerare anche il profilo psicologico della condotta contestata: “il tutto per accertare l’esistenza di colpa o dolo”.

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