Abuso di congedo parentale e licenziamento

Con sentenza n. 509/2018, la Corte di Cassazione ha affermato che è legittimo il licenziamento di un lavoratore che ha usufruito del congedo parentale per la cura del proprio bambino, senza dedicarsi allo stesso.

La Cassazione, dando ragione a un datore di lavoro che aveva supportato il recesso con prove investigative, ha sostenuto che tale principio vale sia nel caso in cui il dipendente si dedichi ad altro lavoro (pur se necessitato dall’organizzazione economica e sociale della famiglia), che allorquando trascuri la cura del figlio per dedicarsi a qualunque altra attività.

Licenziamento via email

Con sentenza n. 29753/2017, la Corte di Cassazione ha affermato che l’invio di una lettera e-mail contenente il provvedimento di licenziamento vale come “atto scritto”, ai sensi della legge n. 604/1966, se il datore di lavoro prova che la stessa è stata ricevuta dal lavoratore.

La Corte ha affermato che “il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità“.

Prove per il demansionamento

Con sentenza n. 82 del 4 gennaio 2018, la Cassazione ha affermato che in tema di demansionamento le prove, in giudizio, debbono essere prodotte dal lavoratore.

Le prove possono essere raggiunte anche con presunzioni semplici e massime di comune esperienza, come la lunga durata della dequalificazione, la richiesta, magari reiterata, al datore, finalizzata ad una revisione o il fatto che “la parabola lavorativa dell’appellante ed il disagio derivatone fossero ben noti ed evidenti nell’ambiente lavorativo“.

Indennità risarcitoria per licenziamento disciplinare contestato tardivamente

Con sentenza n. 30985 del 27 dicembre 2017, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affrontato la questione delle conseguenze legate alla illegittimità di un licenziamento disciplinare contestato ad oltre due anni da quando si erano svolti i fatti.

La decisione è intervenuta interpretando l’art. 18 della legge n. 300/1970.

Secondo le Sezioni Unite, la lettura dell’art. 18 non prevede mai la contestazione tardiva tra i vizi che portano alla reintegra nel posto di lavoro sia con riguardo al comma 1 (reintegra oltre al risarcimento non quantificato) che al comma 4 (reintegra oltre ad un risarcimento con un massimo di 12 mensilità).

Il fatto contestato in forte ritardo risulta, comunque, commesso e deve essere considerato, con la conseguenza che deve trovare applicazione una tutela indennitaria. Essa può essere, secondo il dettato normativo, più pesante, essendo compresa tra 12 e 24 mensilità, o più lieve, ove la stessa va da 6 a 12 mensilità.

La Corte afferma che l’indennità “attenuata” trova applicazione nelle violazioni meramente procedurali, cosa che non può ritenersi avvenuta nel caso di specie che consiste nella tardività della contestazione: di conseguenza, occorre riferirsi all’indennità risarcitoria compresa tra 12 e24 mensilità, atteso che occorre garantire al lavoratore, attraverso il rispetto della tempestività della contestazione, una difesa effettiva.

Illegittimo il licenziamento di un familiare che assiste un disabile

La tutela di un individuo affetto da gravi disabilità deve considerare anche l’assistenza offerta dai familiari, per consentirgli un adeguato livello di sviluppo ed inserimento nel tessuto sociale. Tale obiettivo è il fulcro attorno al quale ruotano le disposizioni della legge 104/1992 che impone forti limitazioni anche in materia di lavoro riguardanti i poteri del datore. A precisarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 24015 depositata il 12 ottobre 2017.