Conversazioni registrate e licenziamento illegittimo

Con sentenza n. 11322 del 10 maggio 2018, la Corte di Cassazione, modificando la decisione della Corte di Appello, ha affermato la illegittimità di un licenziamento adottato dal datore di lavoro che aveva contestato al dipendente la registrazione di colloqui con colleghi all’insaputa degli stessi.

In primo grado il licenziamento era stato riconosciuto legittimo in quanto il lavoratore era stato ritenuto responsabile di una grave violazione della privacy, in sede di Appello il licenziamento, inteso come provvedimento disciplinare, era stato ritenuto sproporzionato ma il dipendente non era stato reintegrato, ottenendo una indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto sulla base della previsione contenuta al comma 5 dell’art. 18.

La Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento in quanto le registrazioni effettuate andavano correlate ad un clima conflittuale presente in azienda e, in special modo, verso i superiori. A tali registrazioni è stato riconosciuto un valore finalizzato alla precostituzione di prove da far valere, a tutela dei propri diritti, in un eventuale procedimento ulteriore, venendo, così, meno il rilievo di natura disciplinare.

Critiche all’azienda su Facebook e licenziamento

Con sentenza n. 10280/2018, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la piena legittimità di un licenziamento adottato dal datore di lavoro nei confronti di una dipendente che su Facebook aveva usato frasi fortemente scurrili e lesive del buon nome dell’azienda.

La Suprema Corte ha argomentato la sua posizione sottolineando che l’utilizzo del social network, pur se l’accesso alla bacheca risultava limitato, è uno strumento con una potenzialità illimitata e tale da diffondere quelle espressioni che hanno leso irreparabilmente il vincolo fiduciario che deve sussistere alla base del rapporto di lavoro.

La Corte non ha tenuto conto della difesa della lavoratrice che riteneva il provvedimento fortemente sproporzionato alla mancanza, che l’uso della bacheca voleva restringere la diffusione ai soli interlocutori ammessi al profilo e che le espressioni veicolate sul social network sono di uso corrente nel linguaggio dei social.

Risarcimento del danno per mobbing non continuativo

Con sentenza n. 7844 del 29 marzo 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro “è tenuto ad evitare situazioni “stressogene” che diano origine ad una situazione che possa, presuntivamente, ricondurre a una forma di danno alla salute anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio. Lo stress forzato può arrivare dalla costrizione della vittima a lavorare in un ambiente ostile, per incuria e disinteresse del suo benessere lavorativo“.

Nel caso di specie un dipendente da una azienda del credito aveva subìto azioni pur limitate nel tempo ed anche distanziate tra di loro e non riconducibili al mobbing, ma tali da un mutamento, in negativo,  della propria imposizione lavorativa e tale da pregiudicare il diritto alla salute.

Fine dell’appalto e licenziamento del lavoratore

Con sentenza n. 8973 dell’11 aprile 2018, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità di un licenziamento, comminato da una azienda di pulizie, a seguito della scadenza dell’appalto ove il lavoratore risultava impiegato.

I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come la motivazione, addotta dall’azienda, fosse giustificata dalla cessazione dell’appalto di servizi di pulizia che aveva comportato una effettiva e non pretestuosa contrazione dell’attività produttiva e la correlativa esigenza di riduzione del personale.

Licenziamento per altra attività svolta durante la malattia

Con sentenza n. 6047 del 13 marzo 2018, la Corte di Cassazione, rinviando alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, una causa concernente il licenziamento di un lavoratore che in stato di malattia aveva prestato la propria attività in un concerto, largamente pubblicizzato, durante una festa patronale, ha osservato che: lo svolgimento di altra attività è, in linea di principio, idonea a giustificare il recesso per violazione dei principi di correttezza e buona fede e degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività, remunerata o meno, sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia. L’espletamento della attività extra lavorativa costituisce un illecito disciplinare non solo se pregiudica la ripresa dell’attività ma anche quando la ripresa è solo messa in pericolo dalla condotta imprudente con una valutazione che deve essere svolta ex ante.