Circolare INPS: i chiarimenti sul decreto attuativo del Jobs Act in tema di congedi parentali
La Circolare INPS del 17 luglio 2015, n. 139, ricorda che L’articolo 32 del T.U. maternità/paternità prevede, a seguito della riforma, che “per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita (e non più 8 anni di vita come previsto in precedenza), ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo”.
[read more=”Continua” less=”Nascondi”]Resta invece invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale (limite massimo individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale; limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo).
In attuazione del nuovo articolo 32 T.U., dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, ciascun genitore lavoratore o lavoratrice dipendente può fruire di periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio.[/read]