Decreto correttivo al Jobs Act

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 10 giugno 2016, ha approvato la bozza del decreto recante le disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi del Jobs Act (decreti legislativi 15 giugno 2016, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151).

Dipendenti pubblici: per il licenziamento applicazione art. 18 L. 300/70

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11868 del 9 giugno 2016, ha evidenziato come, per quanto riguarda i licenziamenti nel pubblico impiego, si debbano applicare le regole dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e non la legge Fornero (Legge n. 92/2012).
[read more=”Continua” less=”Nascondi”]I giudici della Suprema Corte hanno sottolineato come, fin tanto non vi sarà un intervento normativo di armonizzazione tra le due normative, non possono estendersi ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni le modifiche apportate dalla Riforma Fornero all’articolo 18 della legge 300/1970.[/read]

Conforme il limite dei 36 mesi nei contratti a tempo determinato

Con sentenza n. 11374 del 1° giugno 2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, definendo la corretta interpretazione dell’art. 2 bis del decreto legislativo n. 368/2001 (la disposizione riguardava le assunzioni stagionali nelle Poste e la norma, particolare, sarà abrogata il 1 gennaio del 2017, per effetto dell’art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015), hanno stabilito che il limite massimo di 36 mesi, calcolati come sommatoria di più contratti e nel rispetto degli intervalli previsti dalla norma, è conforme al diritto comunitario in quanto “stoppa” ogni possibile ricorso ad un abuso nella successione di rapporti a tempo determinato.

Legittimo il licenziamento per assenze ingiustificate dopo il demansionamento

Con sentenza n. 6260/2016 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale le assenze ingiustificate non sono da ritenersi meno gravi nella ipotesi in cui l’imprenditore abbia demansionato il dipendente, ridotto ad una completa inattività. Anche in caso di inattività il dovere primario del lavoratore consiste nel rendere la propria prestazione lavorativa. Di qui la legittimità del licenziamento adottato dal datore di lavoro.
[read more=”Continua” less=”Nascondi”]Tale indirizzo si pone in antitesi con la decisione adottata dalla stessa Corte nel 2013, la n. 1693, ove è stato evidenziato il principio di “autotutela” contenuto nell’art. 1640 c.c., secondo il quale il rifiuto di rendere la prestazione lavorativa (che si concretizza in una sostanziale inattività) viene ritenuto legittimo ove posto in correlazione con l’illegittimo comportamento del datore ed in linea con la “buona fede”.[/read]

Giustificato il licenziamento per chi insulta il superiore gerarchico

Con sentenza n. 9635 dell’11 maggio 2016, la Cassazione ha affermato che l’insulto al superiore gerarchico giustifica il licenziamento pur se la previsione del CCNL preveda il recesso soltanto per comportamento aggressivo con contenuti fisici.
La giusta causa di licenziamento, affermano i giudici della Suprema Corte, è una nozione legale che non può essere alterata da un atto di natura privatistica come il CCNL. Essa consiste in un grave inadempimento del lavoratore contrario ai principi di etica e di buon comportamento.