Le nuove regole sul Distacco dei lavoratori in ambito Ue

Dal 22 luglio 2016, per effetto del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136, le nuove norme, che discendono direttamente dalla Direttiva 2014/67/Ce, sono entrate in vigore con l’obiettivo di migliorare la tutela concernente i lavoratori con distacco transnazionale all’interno dei Paesi della Comunità.
Il testo si compone di 27 articoli e, sommariamente,  può essere suddiviso in tre parti; i nuovi adempimenti a carico delle imprese ed i controlli degli organi di vigilanza, l’accesso alle informazioni e la cooperazione amministrativa e l’esecuzione delle sanzioni amministrative (articoli da 13 a 24).

Somministrazione irregolare ed impugnazionedel licenziamento

Con sentenza n. 17969 del 13 settembre 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in cui un appalto venga disconosciuto e si ravvisi una somministrazione irregolare, tutti gli atti di gestione sostenuti dall’appaltatore si intendono svolti da chi ha utilizzato la prestazione. Di conseguenza, anche l’impugnativa del licenziamento da parte di un lavoratore va proposta, a pena di decadenza, verso lo pseudo committente.

Processo: rideposito della documentazione in secondo grado

Con sentenza n. 12608 del 17 giugno 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che le prove documentali fornite durante il primo grado di giudizio e che hanno portato alla vittoria una delle parti, debba, in caso di appello, essere ridepositata, dalla medesima parte, negli uffici del secondo giudice, pena la declaratoria di soccombenza per non aver fornito la prova della sua pretesa.
[read more=”Continua” less=”Nascondi”]I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che, dovendo il giudice del gravame decidere la causa procedendo ad un autonomo e diretto riesame della documentazione già vagliata dal giudice di primo grado, il mancato rideposito dell’attestazione di “incollocazione al lavoro”, già prodotta in primo grado dal lavoratore, non può essere presa in considerazione per il giudizio finale.[/read]

Cassazione: reintegrazione con cambio di sede

Con sentenza n. 14375/2016 la Corte di Cassazione ha affermato che è illegittimo il licenziamento di un lavoratore susseguente ad una reintegra, a seguito di precedente licenziamento, avvenuta in una sede diversa dalla precedente, se il datore di lavoro non ha motivato la nuova assegnazione sulla base delle esigenze tecnico, produttive ed organizzative postulate dall’art. 2103 c.c.

Licenziamento disciplinare per accesso abusivo alle banche dati aziendali

Con sentenza n. 12337 del 15 giugno 2016, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità, da parte del datore di lavoro, di licenziare per giusta causa un lavoratore che utilizza abusivamente le credenziali di accesso ad internet per finalità estranee alle esigenze di servizio.
[read more=”Continua” less=”Nascondi”]È stato evidenziato come l’utilizzo di password aziendali per accedere a banche dati debba avvenire esclusivamente in funzione delle attività istituzionali del dipendente, questo anche a difesa di eventuali dati sensibili presenti. La violazione di questa elementare regole fa venir meno dell’elemento fiduciario e può determinare la decisione, da parte dell’azienda, di recedere dal rapporto di lavoro.[/read]