Valido il licenziamento per l’acquisizione di informazioni riservate da parte del dipendente

Con sentenza n. 3739 del 13 febbraio 2017, la Corte di Cassazione ha legittimato il licenziamento di un lavoratore per il solo fatto di aver preso informazioni riservate, anche laddove manchi la prova della loro divulgazione.
I giudici della Suprema Corte hanno affermato come il prestatore debba astenersi dal compiere non solo gli atti espressamente vietati ma anche quelli che, per la loro natura e per le possibili conseguenze, risultano in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella compagine aziendale, ivi compresa la “mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro, potenzialmente produttiva di danno” (Cass. 1 febbraio 2008 n. 2474).
Ciò comporta che l’impossessamento di documenti aziendali di natura riservata implica violazione del dovere di fedeltà anche nella ipotesi in cui la divulgazione non avvenga, perché impedita dall’immediato intervento del datore di lavoro.

Abrogato il Lavoro Accessorio e modificata la responsabilità solidale negli appalti

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, il Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017, con le disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
Il Decreto Legge è entrato in vigore il 17 marzo 2017.

Cassazione: demansionamento illegittimo e licenziamento

Con sentenza n. 1912/2017, la Corte di Cassazione ha affermato che il licenziamento di un lavoratore adibito illegittimamente a mansioni inferiori, trova una propria giustificazione se, oltre al rifiuto di svolgere le nuove mansioni, lo stesso ha assunto iniziative con frasi minacciose e sprezzanti nei confronti dei propri superiori, all’interno del perimetro aziendale.

Maternità e licenziamento per rifiuto al trasferimento

Con la sentenza n. 3052/2017, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità di un licenziamento per mancata disponibilità al trasferimento, intimato ad una lavoratrice da poco rientrata da periodo di assenza da lavoro per maternità.
[read more=”Mostra tutto” less=”Nascondi”]I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come il licenziamento, se pur formalmente deputato dal rifiuto della lavoratrice a trasferirsi in altra sede aziendale, fosse invece stato intrapreso proprio in considerazione della maternità appena acquisita dalla lavoratrice. L’errore dell’azienda è stato quello di non aver valutato altri soggetti nell’operazione di trasferimento, verificando le competenze professionali ricoperte, ma di aver mirato direttamente alla neo-mamma per quanto atteneva al soggetto da trasferire.[/read]

Conversione automatica da co.co.pro a subordinato in assenza di specifico progetto

Con sentenza n. 1744/2017,  la Corte di Cassazione ribadisce il concetto che in caso di mancanza di un progetto, programma di lavoro o fase di esso (art. 69, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003), il rapporto di lavoro parasubordinato prevede la automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato.