Risarcimento del danno per mobbing non continuativo

Con sentenza n. 7844 del 29 marzo 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro “è tenuto ad evitare situazioni “stressogene” che diano origine ad una situazione che possa, presuntivamente, ricondurre a una forma di danno alla salute anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio. Lo stress forzato può arrivare dalla costrizione della vittima a lavorare in un ambiente ostile, per incuria e disinteresse del suo benessere lavorativo“.

Nel caso di specie un dipendente da una azienda del credito aveva subìto azioni pur limitate nel tempo ed anche distanziate tra di loro e non riconducibili al mobbing, ma tali da un mutamento, in negativo,  della propria imposizione lavorativa e tale da pregiudicare il diritto alla salute.

Fine dell’appalto e licenziamento del lavoratore

Con sentenza n. 8973 dell’11 aprile 2018, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità di un licenziamento, comminato da una azienda di pulizie, a seguito della scadenza dell’appalto ove il lavoratore risultava impiegato.

I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come la motivazione, addotta dall’azienda, fosse giustificata dalla cessazione dell’appalto di servizi di pulizia che aveva comportato una effettiva e non pretestuosa contrazione dell’attività produttiva e la correlativa esigenza di riduzione del personale.