Abuso di congedo parentale e licenziamento

Con sentenza n. 509/2018, la Corte di Cassazione ha affermato che è legittimo il licenziamento di un lavoratore che ha usufruito del congedo parentale per la cura del proprio bambino, senza dedicarsi allo stesso.

La Cassazione, dando ragione a un datore di lavoro che aveva supportato il recesso con prove investigative, ha sostenuto che tale principio vale sia nel caso in cui il dipendente si dedichi ad altro lavoro (pur se necessitato dall’organizzazione economica e sociale della famiglia), che allorquando trascuri la cura del figlio per dedicarsi a qualunque altra attività.

Licenziamento via email

Con sentenza n. 29753/2017, la Corte di Cassazione ha affermato che l’invio di una lettera e-mail contenente il provvedimento di licenziamento vale come “atto scritto”, ai sensi della legge n. 604/1966, se il datore di lavoro prova che la stessa è stata ricevuta dal lavoratore.

La Corte ha affermato che “il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità“.

Prove per il demansionamento

Con sentenza n. 82 del 4 gennaio 2018, la Cassazione ha affermato che in tema di demansionamento le prove, in giudizio, debbono essere prodotte dal lavoratore.

Le prove possono essere raggiunte anche con presunzioni semplici e massime di comune esperienza, come la lunga durata della dequalificazione, la richiesta, magari reiterata, al datore, finalizzata ad una revisione o il fatto che “la parabola lavorativa dell’appellante ed il disagio derivatone fossero ben noti ed evidenti nell’ambiente lavorativo“.