Legittimità del licenziamento inviato alla residenza comunicata

Con sentenza n. 22295/2017, la Corte di Cassazione ha affermato, partendo dall’obbligo di comunicazione della propria residenza previsto dall’art. 3 del CCNL dei metalmeccanici, la legittimità del licenziamento disciplinare comunicato alla residenza comunicata dalla lavoratrice all’inizio del rapporto nonostante che successivamente questa fosse mutata.

Licenziamento di lavoratrice in gravidanza per chiusura reparto

Con sentenza n. 22720 del 28 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha affermato la illegittimità del licenziamento adottato da un datore di lavoro durante il periodo di gravidanza della lavoratrice, per chiusura di reparto, sia pure posticipato per gli effetti, alla fine del periodo di tutela.
La Suprema Corte ha ritenuto che il licenziamento della lavoratrice sia da definirsi nullo in quanto le uniche eccezioni che lo consentono sono quelle indicate espressamente dall’art. 54 del decreto legislativo n. 151/2001. Con tale decisione viene confutato un precedente indirizzo espresso nella sentenza n. 23684/2004 con la quale si sosteneva che la clausola esonerativa dal divieto (cessazione dell’attività aziendale) fosse applicabile anche alla chiusura di un reparto dotato di autonomia funzionale.