Cessione d’azienda e passaggio dei lavoratori

Con sentenza n. 12919 del 23 maggio 2017, la Corte di Cassazione, al termine di una disamina relativa all’art. 47 della legge n. 428/1990, dell’art. 2112 c.c. e delle disposizioni comunitarie, ha affermato che il singolo lavoratore non può opporsi alla cessione del suo rapporto di lavoro.
La Suprema Corte ha posto in evidenza la differenza tra la cessione del singolo contratto ove è richiesto il consenso dell’interessato (Cass., 5 maggio 2008, n. 5932) e la cessione di azienda ove “la successione legale nel rapporto di lavoro del cessionario non necessita del consenso dei contraenti ceduti (Cass., 4 dicembre 2012, n. 21711)” atteso ché la norma ha natura imperativa ed è susseguente ad una procedura ove i titolari della stessa sono i sindacati interessati.

Part-time e altre attività lavorative

Con sentenza n. 13196 del 25 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha affermato la illegittimità di un licenziamento per giusta causa di un lavoratore a part-time che contravveniva al Regolamento aziendale che prevedeva il divieto assoluto di svolgere un’altra attività lavorativa.
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato la nullità della clausola prevista nel Regolamento aziendale, in quanto detta clausola riconosce, in capo al datore di lavoro, un potere unilateralmente di risoluzione del rapporto di lavoro limitando il diritto del lavoratore, in regime di part-time, a svolgere un’altra attività lavorativa.
L’eventuale divieto a svolgere una ulteriore attività dovrebbe essere condizionata ai soli casi che presentano una concreta incompatibilità con l’attività svolta dal lavoratore.