Cessazione di attività e licenziamenti collettivi

Con sentenza n. 23736/2016, la Corte di Cassazione ha affermato che anche le imprese che cessano l’attività e che sono tenute a seguire la procedura collettiva di riduzione di personale ex art. 24, comm 2, della legge n. 223/1991, debbono effettuare la comunicazione finale agli Enti amministrativi ed alle organizzazioni sindacali, entro i sette giorni successivi alla individuazione dei lavoratori licenziati così come previsto dall’art. 5.
[read more=”Continua” less=”Nascondi”]Ciò anche, appunto, in caso di cessazione dell’attività con tutti i dipendenti licenziati, in quanto la “ratio” della norma è anche quella di controllare ipotesi come quelle del cambio di nome o della cessione di azienda.[/read]

Cassazione: valutazione della giusta causa nel licenziamento

Con sentenza n. 24030 del 24 novembre 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che il giudice nella valutazione del concetto di giusta causa alla base del licenziamento ex art. 18, è tenuto a valutare il ruolo che in azienda ricopriva il lavoratore con riferimento alla responsabilità ed alla correlazione tra i fatti contestati e l’atteggiamento pregresso.
[read more=”Continua” less=”Nascondi”]Secondo la Suprema Corte la valutazione relativa alla gravità del fatto deve tenere conto di una serie di elementi:

  • proporzionalità tra fatto contestato e sanzione espulsiva con riconduzione agli aspetti concreti;
  • tipologia del singolo rapporto;
  • posizione delle parti;
  • grado di affidamento riposto nel lavoratore strettamente correlato alle mansioni svolte;
  • danno arrecato;
  • intensità dell’elemento intenzionale o colposo.[/read]

Opposizione al trasferimento e giusta causa di licenziamento

Con sentenza n. 23656/2016 la Cassazione ha affermato che il rifiuto del dipendente, reiterato più volte, di consegnare al proprio datore la documentazione necessaria per il trasferimento ad altra sede, integra gli estremi della giusta causa di licenziamento, non essendo giustificabile tale comportamento come forma di auto tutela rispetto ad una paventata lesione dei diritti.