Corte Europea di Giustizia: lavoratrice licenziata per discriminazione

Con sentenza del 17 dicembre 2015 (C- 407/14) la Corte Europea di Giustizia ha affermato che il danno subito da una lavoratrice licenziata per discriminazione sessuale va risarcito in maniera integrale, nel senso che lo stesso non deve essere soltanto riparatorio di un danno subito, ma deve avere anche un effetto dissuasivo: tutto questo nel solco della Direttiva CE n. 2006/54 sul principio di pari opportunità..

Termine di 30 giorni per l’opzione risarcitoria per licenziamento

La Cassazione, con sentenza n. 203 dell’11 gennaio 2016, ha affermato che ai fini del decorso dei 30 giorni per l’opzione delle 15 mensilità in alternativa alla reintegra in caso di licenziamento illegittimo, essi si computano anche dal momento in cui è stata data lettura della sentenza se in quel momento il lavoratore è venuto a conoscenza della reintegra.

Concetto di immediatezza della contestazione disciplinare: chiarimenti dalla Cassazione

Con sentenza n. 281 del 12 gennaio 2016, i giudici della Suprema Corte evidenziano come i tempi tra il fatto commesso e l’esercizio del potere disciplinare (la contestazione) possano essere dilatati, soprattutto in presenza di un’organizzazione aziendale complessa e della necessità di completare le indagini ispettive. Il principio della tempestività dell’azione disciplinare deve essere rapportato al tempo necessario, al datore di lavoro, per acquisire una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, nonché della loro riconducibilità al lavoratore, oggetto del provvedimento stesso.

Legittimo il licenziamento con finalità di vantaggio per l’impresa

Con sentenza n. 23620/2015 la Cassazione ha affermato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo, non soltanto se finalizzato ad eliminare perdite ma anche a conseguire un maggior profitto per l’impresa, attesa la insindacabilità delle decisioni imprenditoriali ex art. 30, comma 1, della legge n. 183/2010, adottate a seguito di una onerosità non prevista al momento della instaurazione del rapporto è sorta in un momento successivo.