Cassazione: licenziamento per GMO durante il periodo di prova

Con sentenza n. 12967 del 23 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha dichiarato la illegittimità di un licenziamento per motivo oggettivo comminato per la soppressione del posto di lavoro, dal momento che il datore di lavoro non aveva proceduro alla verifica della ricollocazione del lavoratore all’interno dell’azienda.
[read more=”Continua” less=”Nascondi”]Inoltre, i giudici della Suprema Corte hanno evidenziato l’assoluta irrilevanza che il lavoratore fosse stato licenziato durante il periodo di prova, in quanto la motivazione ufficiale comunicata nella lettera era quella di soppressione del posto di lavoro e non di applicazione del principio di libera recedibilità nel corso del periodo di prova, previsto dall’art 2096.[/read]

Cassazione: soppressione del posto di lavoro e presa in carico del socio

Con sentenza n. 12242 del 12 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha affermato la illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo collegato alla necessità di effettuare un riassetto organizzativo ed alla soppressione del posto del lavoratore, qualora l’evento sia seguìto dalla rioccupazione delle attività in capo ad uno dei soci dell’azienda.
[read more=”Continua” less=”Nascondi”]I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come le mansioni svolte da un soggetto non dipendente non rilevano sulla legittimità del provvedimento espulsivo comminato al dipendente.[/read]

Gazzetta Ufficiale: pubblicato il Decreto con la disciplina organica dei contratti di lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 34 della Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015, il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 con la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Il Decreto entra in vigore dal 25 giugno 2015.

Cassazione: mancanza dei titoli per svolgere le mansioni e licenziamento

Con sentenza n. 12486 del 17 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha affermato la illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nei confronti di un lavoratore che temporaneamente non possiede più i titoli per lo svolgimento della sua mansione.
[read more=”Continua” less=”Nascondi”]I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come la temporanea mancanza del titolo non può portare ad una decisione così sproporzionata quale quella del provvedimento espulsivo.[/read]

Tribunale di Milano: ripetitività della malattia e licenziamento per scarso rendimento

Il Tribunale di Milano, riprendendo la sentenza della Corte di Cassazione n. 18678/2014, ha riconosciuto la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro,[read more=”Continua” less=”Nascondi”]una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente – ed a lui imputabile – in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione.[/read]

Cassazione: Inidoneità delle mansioni e licenziamento illegittimo

Con sentenza n. 11447 del 3 giugno 2015, la Corte di Cassazione, confermando un orientamento consolidato, ha stabilito che la dichiarazione di invalidità del licenziamento a norma dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 non comporta automaticamente la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno. [read more=”Continua” less=”Nascondi”]Alternativamente, può trovare applicazione quanto disposto dall’art. 1218 cod. civ., secondo cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui fornisca la prova che l’inadempimento consegue ad impossibilità della prestazione a lui non imputabile.[/read]

Cassazione: rapporto di lavoro e trattamento illecito di dati sensibili

Con sentenza n. 11223 del 29 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha affrontato una questione inerente il corretto trattamento dei dati personali in costanza di rapporto di lavoro. Nel caso di specie il lavoratore lamentava la detenzione da parte del Circolo didattico presso cui era in servizio come insegnante, di copia integrale del verbale relativo all’accertamento sanitario effettuato dalla Commissione medica di verifica, in relazione alla richiesta dell’interessata volta ad ottenere la pensione di inabilità… [read more=”Continua” less=”Nascondi”] documento contenente, oltre alla valutazione medico-legale circa l’inidoneità all’impiego, altri dati personali relativi alla diagnosi, agli esami obiettivi e agli accertamenti clinici e strumentali effettuati, nonché informazioni anamnestiche, tra cui quella relativa all’infezione da Hiv.

I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come si palesi una netta violazione della privacy quando all’istituto scolastico giungano – oltre all’informazione relativa al giudizio medico-legale di inidoneità all’impiego di un soggetto interno –  ulteriori dati sensibili.[/read]