Condotta antisindacale e principi fondamentali

Con sentenza n. 12551/2018, la Corte di Cassazione ha fissato alcuni principi da tenere presente allorquando ci si trova di fronte ad un ricorso ex art. 28 della legge n. 300/1970 per condotta antisindacale. Essi sono:

  • associazione sindacale nazionale: per essa si intende una organizzazione con diffusione ed azione su tutto il territorio nazionale o gran parte di esso, non essendo necessaria la sottoscrizione di CCNL o espressa adesione agli stessi, ne’ che l’associazione faccia parte di una confederazione nazionale maggiormente rappresentativa;
  • attualità: la Cassazione ne ha fornito un significato ampio nel senso che la presentazione di un ricorso in ritardo non è di per se stesso inammissibile se perdurano gli effetti lesivi del comportamento o gli stessi possono avere effetti durevoli anche dopo nel tempo;
  • sostituzione di lavoratori in sciopero: la Cassazione ha affermato che la sostituzione di lavoratori in sciopero con altri lavoratori di qualifica superiore è possibile se marginale e del tutto occasionale e per compiti complementari ed accessori rispetto alla qualifica di appartenenza. Il diritto di sciopero non deve ritenersi leso se il diritto di iniziativa economica non ostacola la possibilità di aderire all’astensione dal lavoro, non potendosi vietare al datore l’iniziativa di far uso del proprio potere organizzativo finalizzato a limitare i danni derivanti dallo sciopero.

Licenziamento disciplinare e controllo del pc

Con sentenza n. 13266 del 28 maggio 2018, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità di un licenziamento disciplinare adottato dal datore di lavoro a seguito di controlli “a ritroso” sul personal computer in dotazione di un dipendente che aveva utilizzato lo stesso, in maniera continuativa, per finalità extra lavorative.

Secondo la Suprema Corte la raccolta dei dati è avvenuta correttamente, in quanto il datore non ha controllato l’adempimento delle prestazioni di lavoro, ma ha inteso tutelare un bene aziendale, del tutto estraneo al contratto di lavoro.

La Corte afferma che il giudice deve bilanciare l’esigenza datoriale di protezione degli interessi e dei beni aziendali con la tutela della riservatezza e della dignità del lavoratore, essendo richiesta una informazione al dipendente del possibile controllo delle sue comunicazioni.

Di conseguenza, se i dati personali relativi alla navigazione in internet o alla posta elettronica, nonché quelli relativi al traffico telefonico, sono estratti al fine di tutelare un bene aziendale (immagine dell’impresa, patrimonio, ecc.), gli stessi possono essere utilizzati legittimamente in una procedura disciplinare.