GDPR: in vigore il nuovo Regolamento Europeo in materia di trattamento dei dati

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2018, il Decreto Legislativo n. 51 del 18 maggio 2018, n. 51, che, in attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, attiene alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Il Decreto Legislativo n. 51/2018 entrata in vigore l’8 giugno 2018.

Conversazioni registrate e licenziamento illegittimo

Con sentenza n. 11322 del 10 maggio 2018, la Corte di Cassazione, modificando la decisione della Corte di Appello, ha affermato la illegittimità di un licenziamento adottato dal datore di lavoro che aveva contestato al dipendente la registrazione di colloqui con colleghi all’insaputa degli stessi.

In primo grado il licenziamento era stato riconosciuto legittimo in quanto il lavoratore era stato ritenuto responsabile di una grave violazione della privacy, in sede di Appello il licenziamento, inteso come provvedimento disciplinare, era stato ritenuto sproporzionato ma il dipendente non era stato reintegrato, ottenendo una indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto sulla base della previsione contenuta al comma 5 dell’art. 18.

La Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento in quanto le registrazioni effettuate andavano correlate ad un clima conflittuale presente in azienda e, in special modo, verso i superiori. A tali registrazioni è stato riconosciuto un valore finalizzato alla precostituzione di prove da far valere, a tutela dei propri diritti, in un eventuale procedimento ulteriore, venendo, così, meno il rilievo di natura disciplinare.

Critiche all’azienda su Facebook e licenziamento

Con sentenza n. 10280/2018, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la piena legittimità di un licenziamento adottato dal datore di lavoro nei confronti di una dipendente che su Facebook aveva usato frasi fortemente scurrili e lesive del buon nome dell’azienda.

La Suprema Corte ha argomentato la sua posizione sottolineando che l’utilizzo del social network, pur se l’accesso alla bacheca risultava limitato, è uno strumento con una potenzialità illimitata e tale da diffondere quelle espressioni che hanno leso irreparabilmente il vincolo fiduciario che deve sussistere alla base del rapporto di lavoro.

La Corte non ha tenuto conto della difesa della lavoratrice che riteneva il provvedimento fortemente sproporzionato alla mancanza, che l’uso della bacheca voleva restringere la diffusione ai soli interlocutori ammessi al profilo e che le espressioni veicolate sul social network sono di uso corrente nel linguaggio dei social.