Licenziamento per altra attività svolta durante la malattia

Con sentenza n. 6047 del 13 marzo 2018, la Corte di Cassazione, rinviando alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, una causa concernente il licenziamento di un lavoratore che in stato di malattia aveva prestato la propria attività in un concerto, largamente pubblicizzato, durante una festa patronale, ha osservato che: lo svolgimento di altra attività è, in linea di principio, idonea a giustificare il recesso per violazione dei principi di correttezza e buona fede e degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività, remunerata o meno, sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia. L’espletamento della attività extra lavorativa costituisce un illecito disciplinare non solo se pregiudica la ripresa dell’attività ma anche quando la ripresa è solo messa in pericolo dalla condotta imprudente con una valutazione che deve essere svolta ex ante.

Confermati i 3 giorni di permesso Legge 104 anche ai lavoratori in part-time

Con sentenza n. 4069 del 20 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha affermato la non riproporzione dei 3 giorni di permesso mensile, per l’assistenza di un familiare con handicap grave (articolo 33 della Legge n. 104/1992), qualora il dipendente sia in part-time. I giudici della Suprema Corte, bocciando il ricorso dell’INPS, hanno confermato i 3 giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa, anche al lavoratore con un contratto a tempo parziale in quanto il diritto rientra tra quelli non riproporzionabili.

Sicurezza sui luoghi di lavoro – rispetto degli obblighi

Con sentenza n. 6121 dell’8 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro è responsabile della valutazione dei rischi presenti in azienda e che deve fornire, ai lavoratori, tutti i rischi ed i fattori di pericolo cui quest’ultimi sono esposti in relazione ai compiti Loro affidati e che deve verificare, periodicamente, la efficacia del documento di valutazione dei rischi.

In pratica, il datore di lavoro ha il compito di fornire adeguate informazioni ai lavoratori, in relazione al funzionamento delle macchine ivi esistenti ed ai rischi a cui sono esposti durante il loro impiego, nonché, di attuare una organizzazione del lavoro che tenga i lavoratori indenni da eventuali infortuni.

Detta responsabilità è presente anche in capo al direttore generale della struttura aziendale, in quanto destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni. Ciò in quanto, in virtù della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti (Cassazione n. 22249 del 14/03/2014)