Dipendenti pubblici: per il licenziamento applicazione art. 18 L. 300/70

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11868 del 9 giugno 2016, ha evidenziato come, per quanto riguarda i licenziamenti nel pubblico impiego, si debbano applicare le regole dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e non la legge Fornero (Legge n. 92/2012).
[read more=”Continua” less=”Nascondi”]I giudici della Suprema Corte hanno sottolineato come, fin tanto non vi sarà un intervento normativo di armonizzazione tra le due normative, non possono estendersi ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni le modifiche apportate dalla Riforma Fornero all’articolo 18 della legge 300/1970.[/read]

Conforme il limite dei 36 mesi nei contratti a tempo determinato

Con sentenza n. 11374 del 1° giugno 2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, definendo la corretta interpretazione dell’art. 2 bis del decreto legislativo n. 368/2001 (la disposizione riguardava le assunzioni stagionali nelle Poste e la norma, particolare, sarà abrogata il 1 gennaio del 2017, per effetto dell’art. 55, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015), hanno stabilito che il limite massimo di 36 mesi, calcolati come sommatoria di più contratti e nel rispetto degli intervalli previsti dalla norma, è conforme al diritto comunitario in quanto “stoppa” ogni possibile ricorso ad un abuso nella successione di rapporti a tempo determinato.