Legittimo il licenziamento per assenze ingiustificate dopo il demansionamento

Con sentenza n. 6260/2016 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale le assenze ingiustificate non sono da ritenersi meno gravi nella ipotesi in cui l’imprenditore abbia demansionato il dipendente, ridotto ad una completa inattività. Anche in caso di inattività il dovere primario del lavoratore consiste nel rendere la propria prestazione lavorativa. Di qui la legittimità del licenziamento adottato dal datore di lavoro.
[read more=”Continua” less=”Nascondi”]Tale indirizzo si pone in antitesi con la decisione adottata dalla stessa Corte nel 2013, la n. 1693, ove è stato evidenziato il principio di “autotutela” contenuto nell’art. 1640 c.c., secondo il quale il rifiuto di rendere la prestazione lavorativa (che si concretizza in una sostanziale inattività) viene ritenuto legittimo ove posto in correlazione con l’illegittimo comportamento del datore ed in linea con la “buona fede”.[/read]

Giustificato il licenziamento per chi insulta il superiore gerarchico

Con sentenza n. 9635 dell’11 maggio 2016, la Cassazione ha affermato che l’insulto al superiore gerarchico giustifica il licenziamento pur se la previsione del CCNL preveda il recesso soltanto per comportamento aggressivo con contenuti fisici.
La giusta causa di licenziamento, affermano i giudici della Suprema Corte, è una nozione legale che non può essere alterata da un atto di natura privatistica come il CCNL. Essa consiste in un grave inadempimento del lavoratore contrario ai principi di etica e di buon comportamento.

È reato l’accesso all’email del dipendente protetta da password

Con sentenza n. 13057 del 31 marzo 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che la presenza, nella casella di posta elettronica aziendale del lavoratore, di una password personalizzata, rivela la volontà dell’utente di farne uno spazio a sé riservato e, di conseguenza, l’accesso abusivo da parte di soggetti terzi (nel caso specifico di un collega che aveva effettuato ripetuti accessi per visionare e scaricare alcuni documenti) costituisce reato di natura penale (art. 615-ter del codice penale).

Trasferimento di ramo d’azienda e cessione di un gruppo di lavoratori

Con sentenza n. 7121 del 12 aprile 2016, la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile l’articolo 2112 del Codice civile, riguardante il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda o di ramo di essa, anche nell’ipotesi in cui la cessione abbia a oggetto solo un gruppo di dipendenti, purché dotati di particolari competenze e che siano stabilmente coordinati e organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili.
[read more=”Continua” less=”Nascondi”]I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come, anche in questo caso, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.[/read]