Malattia e compatibilità con altro lavoro

Con la sentenza n. 586 del 15 gennaio 2016, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità di un licenziamento disciplinare dovuto al fatto che il lavoratore, pur stando in malattia, abbia prestato costantemente attività lavorativa in favore di terzi.
[read more=”Continua” less=”Nascondi”]I giudici hanno evidenziato come non vi sia di per sé un divieto allo svolgimento di attività lavorative in favore di terzi durante la malattia, tranne nel caso in cui l’ulteriore attività sia in concorrenza con il proprio datore di lavoro e/o possa aggravare la patologia in essere, ritardando, così, il rientro del lavoratore in azienda.

Spetta al lavoratore dimostrare che il lavoro è compatibile con la patologia sofferta e che non risulta compromesso il corretto recupero delle energie fisiche e psichiche.

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Al lavoratore spetta l’onere della prova nella causa di mobbing

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 158 del 8 gennaio 2016, ha confermato che spetta al lavoratore l’onere di provare la sussistenza di una condotta mobbizzante effettuata dal datore di lavoro al fine di creare una sorta di isolamento del lavoratore stesso al fine di portarlo alle dimissioni.

Legittima l’astensione dal lavoro qualora non vi siano le condizioni di sicurezza

Con la sentenza n. 836 del 19 gennaio 2016, la Corte di Cassazione ha ribadito che è diritto del lavoratore astenersi temporaneamente dalla propria prestazione lavorativa quando non vi siano le condizioni di tutela relative alla salute e sicurezza sul lavoro, in quanto l’ambiente lavorativo risulta oggettivamente pericoloso.

[read more=”Continua” less=”Nascondi”]Inoltre, è stata affermata la garanzia, in capo al lavoratore, della retribuzione anche relativamente al periodo di “non lavoro” dovuto proprio alla sospensione dell’attività in quanto il rifiuto del lavoratore, nel caso specifico, non può costituire un inadempimento contrattuale, in quanto determinato da un inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di sicurezza previsti dall’art. 2087 c.c.[/read]

Lavoro autonomo e Smart working: approvato il disegno di legge

Il Consiglio dei ministri ha approvato nella seduta n. 102 del 28 gennaio 2016, il disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

[read more=”Continua” less=”Nascondi”]il DDL, bollinato dalla Ragioneria dello Stato, sarà discusso in Parlamento nei prossimi mesi.

Le novità in sintesi:

  • Deducibilità al 100% delle spese per formazione e aggiornamento professionale entro i 10.000 €. Si prevede anche l’integrale deducibilità delle spese peri servizi di ricollocazione (presso i centri per l’impiego e agenzie private dovrà esserci uno sportello dedicato agli autonomi)
  • Partite Iva e professionisti potranno dedurre fiscalmente gli oneri sostenuti per la garanzia contro il rischio di insolvenza.
  • Indennità di maternità che si potrà percepire anche continuando a lavorare e congedi parentali di sei mesi fino ai tre anni di vita del bambino.
  • Il rapporto di lavoro non si estingue ma rimane sospeso senza retribuzione (fino a 150 giorni) anche in caso di malattia, infortunio e gravidanza
  • In caso di malattia ed infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni il versamento di contributi previdenziali e premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia e infortunio fino a un massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e premi sospesi in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di stop
  • Lavoro agile, modalità di lavoro subordinato svolto in parte da remoto, con smartphone o computer allo scopo di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La nuova disciplina che in parlamento verrà meglio definita impatterà tra l’altro su trattamento economico, tutele per malattia e infortuni professionali, sull’orario di lavoro, ecc.[/read]