Corte Costituzionale: rito Fornero in materia di licenziamenti

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 depositata il 13 maggio 2015, ha ritenuto costituzionale la previsione, contenuta nella legge n. 92/2012, circa la coincidenza, in materia di licenziamentotra il giudice che ha emesso l’ordinanza che decide sul ricorso del lavoratore e quello avanti al quale presentare l’opposizione all’ordinanza stessa.
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Osserva la Consulta che ” il fatto che entrambe le fasi di detto unico grado possano essere svolte dallo stesso magistrato non confligge con il principio di terzietà del giudice e si rivela, invece, funzionale all’attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata. E ciò anche a vantaggio, soprattutto, del lavoratore, il quale, in virtù dell’effetto anticipatorio (potenzialmente idoneo ad acquisire anche carattere definitivo) dell’ordinanza che chiude la fase sommaria, può conseguire una immediata, o comunque più celere tutela dei propri diritti, mentre la successiva ed, eventuale, fase a cognizione piena è volta a garantire alle parti, che non restino soddisfatte della contenuto dell’ordinanza opposta, una pronuncia più pregnante”.[/read]

Cassazione: utilizzo dei social network durante l’orario di lavoro – licenziamento

Con sentenza n. 10955 del 27 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento effettuato dal datore di lavoro nei confronti di un proprio dipendente che utilizzava, a fini personali, Facebook, telefono cellulare e tablet, durante l’orario di lavoro.
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I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come tali attività possano interrompere la prestazione lavorativa e creare un danno all’azienda in termini di produttività e di sicurezza sul lavoro (v. distrazione). Inoltre, hanno stabilito che l’eventuale intervento dell’azienda per scoprire questa attività del dipendente, attraverso la creazione di un falso profilo Facebook, non vìola la privacy del lavoratore, né i principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro.[/read]

Corte Costituzionale: reato penale per l’omesso versamento dei contributi

Con la sentenza n. 139 del 19 maggio 2014, la Corte Costituzionale  ha dichiarato legittima la norma che punisce con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1.032 euro il datore di lavoro che non versa le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in quanto non possono essere considerate alla stessa stregua degli omessi versamenti per ritenute fiscali.
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La norma sottoposta al vaglio della Consulta è l’articolo 2, comma 1° bis, del decreto legge 12/09/1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1°, della legge 11/11/1983, n. 638, che prevede, per l’appunto, la sanzione penale nel caso di omesso versamento di contribuzione anche per importi irrisori, a differenza dall’omissione di versamenti per ritenute fiscali che prevedono una sanzione penale solo al superamento della soglia di 50.000 euro di ritenute non versate.[/read]

Cassazione: mobbing – risponde per colpa il datore di lavoro

Con sentenza n. 10037 del 15 maggio 2015 la Cassazione ha affermato che attività vessatorie, che sforano nel mobbing, commesse da un superiore gerarchico nei confronti di un sottoposto, non liberano la responsabilità del datore di lavoro qualora quest’ultimo non dimostri di aver adottato tutte le misure necessaria ad eliminare il compimento delle iniziative vessatorie.